FONDAZIONE MAURIZIO FRAGIACOMO

Statuto

Art. 1) Costituzione e sede

È costituita per volontà del signor Maurizio Fragiacomo, una fondazione senza scopo di lucro a norma degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile e degli artt. 10 e seguenti del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, denominata “Fondazione Maurizio Fragiacomo Onlus” La Fondazione ha sede legale in Verbania (VB), in Viale Giuseppe Azari, 41.
Con delibera del Consiglio di Amministrazione l’indirizzo della sede potrà essere trasferito senza modificare lo statuto, provvedendo a darne tempestiva comunicazione agli enti e organi istituzionali interessati al controllo e vigilanza; così pure potranno essere costituite sedi secondarie, filiali, uffici e stabili organizzazioni.

Art. 2) Finalità e attività istituzionali

La Fondazione si propone esclusivamente il perseguimento di finalità di solidarietà sociale nei settori indicati all’art. 10 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 460 del 1997 ed in particolare nei seguenti settori contemplati da detta norma:

• assistenza sociale e socio-sanitaria di cui al numero 1),

• beneficenza di cui al numero 3),

• istruzione di cui al numero 4),

• tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui al numero 7),

• tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente di cui al numero 8),

• promozione della cultura di cui al numero 9).

È escluso qualsiasi scopo di lucro, nonché lo svolgimento di attività diverse da quelle previste nel presente statuto, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse, ai sensi dell’art. 10, comma 5, del D.Lgs. 460 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni.
È fatto obbligo l’uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “Onlus”.
La Fondazione, senza scopo di lucro, opererà prevalentemente a livello nazionale e dovrà perseguire, esclusivamente, i seguenti fini di utilità sociale:

la protezione dell’infanzia, la promozione dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, sia a livello nazionale che internazionale, l’assistenza sociale e socio-sanitaria a favore di bambini bisognosi ed in condizioni di disagio socio-economico, la promozione ed incentivazione dell’istruzione e, infine, la formazione professionale rivolta ai bambini ed adolescenti;

la tutela e la conservazione del patrimonio culturale in coerenza con le previsioni della Costituzione Italiana e con le disposizioni del codice dei Beni Culturali (D.Lgs. 42/2004) e pertanto la tutela del patrimonio culturale al fine della memoria della comunità nazionale e del suo territorio, la promozione dello sviluppo della cultura, favorendone la pubblica fruizione e la sua valorizzazione, nonché l’educazione e l’istruzione della collettività alla difesa del patrimonio artistico, monumentale e paesaggistico;

la tutela e la valorizzazione della natura e dell’ambiente, la protezione e la conservazione dei processi ecologici, delle risorse e delle energie naturali, della diversità genetica e delle specie in via di estinzione, la promozione di un uso sostenibile ed ecocompatibile delle risorse naturali.

La Fondazione dovrà perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
Per l’attuazione di tali scopi la fondazione intende svolgere in particolare le seguenti attività istituzionali:

• sviluppare progetti a favore dell’istruzione, educazione, prevenzione sanitaria e cura dei bambini bisognosi in tutto il mondo;

• contribuire al sostentamento di iniziative volte a promuovere la consapevolezza sociale sui diritti dell’Infanzia,

• monitorare, a livello nazionale e locale, l’attuazione dei diritti dei bambini coordinandosi con istituzioni, associazioni e/o con ogni altro soggetto pubblico o privato;

• intraprendere ogni iniziativa diretta alla tutela, conservazione e recupero del patrimonio artistico, monumentale e paesaggistico;

• promuovere attività di informazione, sensibilizzazione, studio ed educazione in materia di patrimonio artistico, monumentale e paesaggistico;

• promuovere e/o partecipare a campagne di sensibilizzazione, informazione ed educazione in merito a tematiche ambientali, sostenere la ricerca scientifica in tema di tutela dell’ecosistema, attivare la tutela giuridica e giudiziaria dell’ambiente;

• effettuare ogni altra iniziativa ritenuta idonea dal Consiglio di Amministrazione – al pari di quelle sopra indicate a titolo meramente esemplificativo e non vincolante – per la realizzazione delle finalità della Fondazione o per l’incremento del suo patrimonio da destinarsi ai predetti fini.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione può collaborare con chiunque, persone fisiche o enti, amministrazioni pubbliche e private, società, istituti, università, accademie e organismi di qualunque natura, anche non italiani, seguendo gli indirizzi espressi da normative nazionali e regionali in seguito alla riforma del titolo V della Costituzione, stipulando con essi, se opportuno, accordi e convenzioni finalizzati al raggiungimento degli scopi istituzionali.

Art. 3) Attività direttamente connesse ed accessorie

Al fine di raggiungere gli scopi istituzionali prefissati la Fondazione potrà:

• promuovere iniziative di informazione e formazione negli ambiti delle attività svolte dalla fondazione;

• svolgere attività di raccolta fondi da utilizzarsi per gli scopi istituzionali;

• promuovere manifestazioni di ogni genere quali conferenze, dibattiti, tavole rotonde, convegni e congressi, anche cofinanziando analoghe manifestazioni realizzate da enti pubblici o privati, inerenti gli scopi istituzionali;

• promuovere, realizzare direttamente e pubblicare studi e ricerche sotto forma di report, monografie, periodici o altre forme editoriali, osservati, per il caso di attività editoriale, i limiti e i requisiti imposti dalla legge;

• promuovere o organizzare occasionalmente manifestazioni di ogni genere allo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica e raccogliere fondi da destinare alle finalità istituzionali, anche attraverso mezzi radiotelevisivi e telematici;

• partecipare alla costituzione di associazioni, comitati, istituzioni in genere e soggetti economici senza potere di controllo, nonché aderire a quelli già costituiti, in ogni caso, purché aventi scopo analogo o affine a quello perseguito dalla Fondazione.

Art. 4) Patrimonio e fondo di gestione

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi e al proprio finanziamento con le rendite del patrimonio di cui dispone e con gli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.
Il patrimonio della Fondazione è costituito:
a) dal fondo di dotazione patrimoniale indisponibile, conferito all’atto della costituzione e può essere incrementato e alimentato:

• da acquisti di beni mobili e immobili;

• da eventuali ulteriori conferimenti in titoli, denaro e beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai fondatori;

• da lasciti, legati, donazioni ed elargizioni effettuati da chiunque con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

• da contributi dell’Unione Europea, dello Stato, della Regione e di altri enti e organizzazioni locali e nazionali, stranieri e internazionali, pubblici e privati destinati ad incrementare il patrimonio;

• da eventuali proventi derivanti dallo svolgimento delle attività accessorie svolte in via marginale e, quindi, da eventuali avanzi netti di gestione;

b) dal fondo di gestione conferito all’atto della costituzione e può essere incrementato e alimentato:

• dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

• da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

• da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Regioni, enti territoriali o da altri enti pubblici e privati, che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi. In particolare la Fondazione potrà accedere ai finanziamenti specificatamente stanziati da leggi internazionali, comunitarie, statali e regionali. Terzi potranno effettuare erogazioni per consentire la realizzazione di iniziative di cui la Fondazione si sia fatta promotrice, anche senza incremento del patrimonio della Fondazione.
È vietata qualsiasi distribuzione, diretta o indiretta, di utili od avanzi di gestione, del fondo di dotazione, nonché di altri fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge, o siano, comunque, effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.
Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 5) Organi della fondazione

Sono organi della Fondazione:

il Consiglio di Amministrazione;

il Presidente;

il Vice presidente;

il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico.

Art. 6) Consiglio di amministrazione

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da tre componenti.
Gli amministratori durano in carica cinque esercizi e più precisamente fino alla approvazione del bilancio annuale relativo al quinto esercizio del loro mandato.
Il signor PESCE ENZO, nato a Francavilla al Mare (CH) il giorno 12 luglio 1961, codice fiscale PSC NZE 61L12 D763V, nomina i membri del Consiglio di Amministrazione.
È fatta salva la facoltà di rinunciare al presente diritto e di trasferirlo, in capo ad altro soggetto dallo stesso designato, anche per testamento.
In caso di rinuncia e mancata designazione di altro soggetto, ovvero, all’apertura della sua successione, in assenza di diversa designazione per testamento, i membri del Consiglio di amministrazione saranno nominati dalla signora Federica Nardi, nata a Macerata (MC) il 22 giugno 1988, codice fiscale NRD FRC 88H62 E783U.
Tutti gli amministratori sono rieleggibili e prestano la loro opera, relativamente alle funzioni istituzionali del loro mandato, a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese regolarmente documentate sostenute in nome e per conto della Fondazione, o a titolo oneroso; in tal caso ai sensi dell’art. 10, comma 6 lettera c) del D.Lgs. 460/97, non possono essere corrisposti emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal decreto legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni.
Entro il termine di scadenza previsto al secondo comma, il signor Enzo Pesce, o il soggetto all’uopo designato, provvederà alla nomina e/o alla conferma degli amministratori per il successivo quinquennio, fermo restando che la cessazione degli amministratori in scadenza avrà efficacia dal momento in cui si sia provveduto alla loro conferma o alla loro sostituzione.
Se nel corso del quinquennio venissero a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più degli amministratori nominati, per la loro sostituzione si seguiranno le norme previste dal presente articolo. Gli amministratori così nominati scadranno unitamente agli amministratori in carica all’atto della loro nomina. Tutte le comunicazioni di nomina di amministratori previste dal presente articolo dovranno essere effettuate per iscritto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata alla Fondazione e agli altri soggetti titolati.
Il consiglio di amministrazione, in occasione della prima riunione, nomina, tra i suoi componenti (ove non vi abbia provveduto il soggetto preposto alla nomina del Consiglio, come sopra indicato) il Presidente del Consiglio di Amministrazione che dura in carica per l’intero quinquennio e può essere confermato.

Art. 7) Compiti del consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha competenza generale alla programmazione e allo svolgimento delle attività istituzionali della Fondazione e ne cura il perseguimento e l’esecuzione compatibilmente con la disponibilità del bilancio, con ogni potere di gestione ordinaria e straordinaria. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione potrà compiere tutti gli atti che riterrà utili, necessari od opportuni per il perseguimento degli scopi istituzionali e per l’esercizio delle attività della Fondazione, ivi compresi tutti gli atti riguardanti amministrazione, utilizzazione e disposizione del patrimonio e delle risorse finanziarie, organizzazione e funzionamento dei servizi, rapporti con il personale.
In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

• discute e approva i programmi e le iniziative della Fondazione;

• discute e approva il bilancio preventivo e consuntivo, per ogni anno finanziario rappresentanti con precisione la situazione economica, finanziaria, patrimoniale;

• delibera in ordine all’utilizzazione del patrimonio della Fondazione;

• dispone il più conveniente impiego dei fondi e sulla erogazione delle rendite e delle entrate, se del caso destinandole in parte a patrimonio; fissa annualmente l’ammontare minimo delle liquidità patrimoniali; delibera sull’accettazione di beni e contributi di cui all’art. 4);

• accetta i contributi, beni e prestazioni di altri enti, istituzioni e privati che intendano concorrere al raggiungimento degli scopi statutari;

• elegge il Vicepresidente a cui può delegare poteri determinati;

• nomina i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico;

• delibera sulla l’estinzione della Fondazione;

• discute e approva le eventuali collaborazioni e/o convenzioni con organismi, istituti, enti italiani ed esteri, nonché con persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private interessate alle iniziative della Fondazione;

• stabilisce gli eventuali compensi o rimborsi spese per i membri del Consiglio di Amministrazione; delibera sull’assegnazione a tali soggetti di specifici incarichi;

• delibera sulla necessità di avvalersi di altri collaboratori e ne fissa l’eventuale compenso;

• delibera su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal Presidente o dagli altri membri.

Art. 8) Funzionamento del consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante avviso da inviare all’indirizzo e/o recapito di ciascun consigliere comunicato alla Fondazione, o eventuali altri soggetti interessati, con lettera, telegramma, fax o e-mail, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza, salvo provvedere, in caso di urgenza, almeno ventiquattrore prima. Nell’avviso dovrà essere indicato il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza nonché l’elenco delle materie da trattare.
In particolare, ogni Consiglio di Amministrazione appena eletto si riunisce su convocazione del membro più anziano per età e delibera preliminarmente, a maggioranza assoluta dei componenti, sulla elezione del nuovo Presidente.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede della Fondazione, o in qualsiasi altro luogo, purché in Italia o in altro paese membro della CEE, almeno tre volte l’anno, e comunque tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da non meno di due consiglieri.
All’inizio di ogni riunione, il Consiglio di Amministrazione nomina, anche al di fuori dei suoi componenti, un segretario che redige il verbale della riunione sotto la direzione del Presidente e del Vicepresidente.
Salvo quanto precisato in ordine alla prima riunione e per la modifica dello statuto, per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri ed esse sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.
Hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, ma con facoltà di intervento, coloro che siano invitati dal Presidente, il Revisore Unico o i membri del Consiglio dei Revisori dei Conti nelle riunioni che abbiano all’ordine del giorno argomenti attinenti al patrimonio o all’approvazione del bilancio d’esercizio.

Art. 9) Il presidente e il vice presidente

Il Presidente:

• ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio;

• convoca e presiede il Consiglio e propone le materie da trattare nelle rispettive adunanze;

• firma gli atti e quanto occorra per l’esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;

• sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;

• cura l’osservanza dello Statuto e dei regolamenti e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;

• cura i rapporti con le Autorità ed i rappresentanti di enti ed istituzioni;

• adotta, nei casi di urgenza, ogni provvedimento opportuno riferendone al Consiglio, per la ratifica, nella prima seduta successiva che dovrà essere convocata entro il termine di trenta giorni dalla data di adozione del provvedimento urgente;

• ha il potere, con facoltà di delega, di compiere qualsiasi atto di ordinaria amministrazione inerente alla gestione amministrativa della Fondazione, ivi compresa la stipulazione di negozi e il compimento di atti relativi ai rapporti con le banche (aperture e chiusure di conti correnti, istituzioni di depositi e prelievo da essi, utilizzazione delle disponibilità liquide e dei crediti accordati) e la stipulazione di contratti con il personale dipendente e/o collaboratori e consulenti.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vicepresidente ne fa le veci; la firma del Vice-presidente fa prova nei confronti dei terzi dell’assenza o dell’impedimento del Presidente.

Art. 10) Revisore unico - collegio dei revisori dei conti

Il controllo sulla gestione della Fondazione è esercitato da un Revisore Unico o un Collegio di Revisori composto da un Presidente e due membri effettivi. L’incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con quello di Consigliere.
Per la durata in carica, la rieleggibilità, l’onerosità o la gratuità delle prestazioni, il rimborso delle spese valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio di Amministrazione.
Il Revisore Unico o i membri del Collegio dei Revisori sono scelti tra persone aventi requisiti di imparzialità e competenza, obbligatoriamente tra gli iscritti ad albi o registri specifici.
I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico sono nominati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
Il Presidente del Collegio è nominato dagli stessi Revisori.
In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di uno o più membri prima della scadenza del mandato, il Consiglio di Amministrazione provvede senza indugio alla relativa sostituzione. I componenti così nominati restano in carica sino alla scadenza del mandato del revisore sostituito.
Il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori dei Conti verificano la regolare tenuta della contabilità della Fondazione e dei relativi libri, danno parere sul bilancio di esercizio e curano la regolare tenuta del libro delle adunanze dei Revisori.
Il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori dei Conti partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 8 con facoltà di intervento ma senza diritto di voto.
Le determinazioni del Revisore Unico o del Collegio del Collegio dei Revisori dei Conti sono verbalizzate in apposito registro.

Art. 13) Personale

Il Consiglio di Amministrazione doterà la Fondazione delle unità di personale, di collaboratori o consulenti, nei modi consentiti dalla legge, che ritiene più opportuno, per l’espletamento delle finalità istituzionali e delle iniziative deliberate.
Salvo specifiche dispense concesse dagli organi ministeriali competenti, ai lavoratori dipendenti non possono essere corrisposti salari o stipendi superiori del venti per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

Art. 14) Libri della fondazione

La Fondazione tiene, secondo le previsioni normative vigenti, il libro dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e il libro dei verbali delle riunioni del Collegio dei Revisori.
Su detti libri, i verbali delle riunioni devono essere tenuti in ordine cronologico.
La Fondazione tiene, inoltre, i libri prescritti dalla legge, con particolare riferimento all’obbligo degli adempimenti contabili disposti dalla normativa vigente in materia.

Art. 15) Esercizio finanziario

L’esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio il Consiglio di Amministrazione dovrà redigere e approvare il bilancio dell’esercizio precedente nel quale dovrà essere rappresentata adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione ai sensi di legge.
Sempre entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio il Consiglio di Amministrazione dovrà redigere e approvare un apposito e separato rendiconto tenuto e conservato ai sensi dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione indicate nell’articolo 143, comma 3, lettera a), testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Il bilancio di esercizio deve essere comunicato dal Consiglio di Amministrazione all’organo di revisione (Collegio dei Revisori o Revisore Unico) almeno trenta giorni prima del giorno fissato per l’approvazione. L’organo di revisione esprime le proprie osservazioni in una relazione da
redigersi entro i quindici giorni successivi.
Il bilancio di esercizio, con la relazione dell’organo di revisione, deve restare depositato presso la sede della Fondazione nei quindici giorni che precedono e seguono l’approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla sua lettura.

Art. 16) Modificazione dello statuto

Il presente Statuto potrà essere modificato dal consiglio di amministrazione, fermo quanto previsto in materia dalle vigenti norme di legge.

Art. 17) Estinzione della fondazione

La Fondazione ha durata illimitata.
Se e quando gli scopi statutari siano esauriti o divenuti impossibili o scarsamente utili ovvero il patrimonio sia divenuto insufficiente, il Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, delibera l’estinzione della Fondazione. Si esclude la possibilità di trasformazione della Fondazione.
In caso di estinzione, per qualunque causa, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le modalità previste dalla legge; la Fondazione, dopo avere esaurita la fase di liquidazione, ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale operanti in analogo settore nel rispetto delle indicazioni contenute nell’art. 2 del presente statuto, o a fini di pubblica utilità, sentito in ogni caso l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18) Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge vigenti (tra cui D.Lgs. 460/97 e D.P.R. 361/00) e ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.
F.to Enzo Pesce
” Alma Lucia Anna Foti
” Marco Magnaghi
” Angela Nadia Cerri teste
” Ivana Sfondrini teste
” Barbara Elisa Focarete Notaio.